Legge del 1985 numero 222 art. 19


Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e
nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con
decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del
Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti
prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il
riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica,
sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 222 art. 19"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti