Diritto di regresso del fidejussore nei confronti del debitore principale



Il fidejussore vanta diritto di regresso nei confronti del debitore per il capitale, gli interessi, le spese successive alla denunzia al debitore delle istanze proposte contro di luinota1 , per gli interessi legali sulle somme pagate (art. 1950 cod.civ.). Analogo diritto spetta al terzo datore d'ipoteca, ai sensi dell'art.2871 cod.civ.. La relativa azione non ha carattere risarcitorio, potendo pervenire al recupero unicamente di quanto corrisposto al creditore (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. 35847/2022). Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale (Cass.Civ.Sez.I 2497/93   ). E' evidente che in tanto vi sia la possibilità di agire in via di regresso, in quanto il fidejussore abbia concretamente provveduto all'adempimento. Non sarebbe sufficiente la mera sottoposizione del patrimonio del creditore all'esecuzione forzata da parte del creditore (Cass.Civ.Sez. III 4835/89   ).

Il I° comma dell'art. 1950 cod.civ. prevede espressamente che il fideiussore possa agire nei confronti dell'obbligato principale anche qualora questi non fosse stato a conoscenza della fideiussione (Cass.Civ.Sez. I 4751/84   )nota2. Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato (art.1951  cod.civ.). Si tratta dell'eventualità simmetricamente opposta a quella della cofidejussione. In questa vi sono più garanti per lo stesso debitore, nell'ipotesi di cui all'articolo da ultimo citato invece v'è un solo fidejussore per più debitori principali coobbligati solidalmentenota3. Dal punto di vista logico si potrebbe anche dare il caso in cui a più condebitori solidali si affiancasse la garanzia di più cofidejussori.

Ai fini dell'esperibilità dell'azione di regresso l'art. 1952 cod.civ. pone il duplice onere della denunzia dell'eseguito pagamento nonché quello dell'avviso preventivo di avere l'intento di eseguire l'adempimentonota4 .

Il I° comma della citata norma prevede infatti che il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Il II° comma fa seguito affermando che, qualora il fideiussore abbia pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamentonota5.

E' comunque salva per il fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore (ad eccezione del pagamento di un debito prescritto).

In definitiva se il garante non osserva le prescrizioni menzionate può perdere l'azione di regresso per effetto dell'intervenuto pagamento che fosse stato eseguito dal debitore principale. Infatti il fine per cui è posto dalla legge a carico del fideiussore il descritto onere di informazione è quello di dare impulso a specifiche attività da parte del debitorenota6 . Costui, oltre a doversi astenere dal pagamento, deve altresì notiziare il fideiussore delle eventuali eccezioni in forza delle quali quest'ultimo possa evitare di dar corso all'adempimento (es.: questioni afferenti alla validità del titolo dal quale scaturisce l'obbligazione)

Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio. La regola, congruente rispetto ad analoghi principi (cfr. gli artt. 1190 , 1443 , 2039  cod.civ.) è altresì coerente rispetto al modo di disporre dell'art.1939  cod.civ., che limita il legame tra l'obbligazione fidejussoria e l'invalidità del titolo dal quale scaturisce l'obbligazione principale proprio nell'ipotesi di incapacità dell'obbligato.

Note

nota1

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E' unanimemente ammesso che il regresso ricomprende anche i danni risarciti dal fidejussore al creditore in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione principale (Moretti, Fideiussione, in Giur.sist.civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1980, p.160 e Alcaro, Fidejussione e garanzie personali , in Riv.dir.civ., vol.II, 1982, p.619).
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Ciò costituisce una riprova della struttura esclusivamente bilaterale della fidejussione, che ha quali termini soggettivi unicamente il garante e il creditore, con l'esclusione di ogni partecipazione del debitore principale. Non va a tal proposito confuso l'eventuale ulteriore rapporto che unisce quest'ultimo al garante ed in relazione al quale talvolta il garante si assume l'obbligo di garantire il debito del primo nei confronti del creditore (si pensi all'istituto bancario che per conto del proprio cliente presta fidejussione a garanzia di un pagamento da effettuarsi ad un terzo).
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nota3

Tale norma tuttavia non prevede il caso in cui nella pluralità di debitori non vi sia solidarietà, per cui il regresso del fidejussore si potrà realizzare nei confronti dei condebitori in ragione della quota di ognuno. Infine, nel caso in cui il fidejussore abbia garantito solo alcuni dei debitori in solido, le opinioni in dottrina sono discordanti: la dottrina prevalente ritiene che il fidejussore possa agire per l'intero solo nei confronti del condebitore garantito, salva per questi la possibilità di agire in regresso nei confronti dei condebitori solidali ex art.1299 cod.civ.  (Aru, Della fidejussione, in Comm. cod.civ. diretto da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949, p.415 e Bozzi, La fidejussione, le figure affini e l'anticresi, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1985, p.262).
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nota4

L'onere del preavviso è volto a mettere il debitore principale in condizione di fare tempestiva opposizione al pagamento ove sussistano valide ragioni da eccepire al creditore: la sua inosservanza espone il fideiussore alle stesse eccezioni che il debitore principale avrebbe potuto sollevare nei confronti del creditore. L'onere della denunzia di pagamento è invece finalizzato ad evitare il rischio di un secondo pagamento: si comprende perciò il motivo per cui la sua inosservanza comporta la perdita del diritto di regresso (cfr. Bianca, Diritto civile , vol.V, Milano, 1997, p.493).    
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nota5

Fragali, Fidejussione (dir. priv.), in Enc. dir., vol.XVII, 1968, p.378: la stessa facoltà spetta al debitore, qualora il fidejussore non abbia opposto al creditore le eccezioni a lui note o che avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza.
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nota6

Per questo motivo si è osservato (Ravazzoni, voce Fidejussione, in N.sso Dig.it., vol.VII, 1961, p.291) che il fideiussore sarebbe altresì tenuto ad attendere il tempo necessario perché giunga l'eventuale risposta del debitore.
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Bibliografia

  • ALCARO, Fidejussione e garanzie personali, Riv.dir.civ., II, 1982
  • ARU, Della fidejussione, Firenze, Comm.cod.civ. D'Amelio Finzi, 1949
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BOZZI, La fideiussione, Milano, 1985
  • FRAGALI, Fidejussione, Enc.dir.
  • MORETTI, Fideiussione, Torino , Giur.sist.civ. e comm., 1980
  • RAVAZZONI, Fidejussione, N.sso Dig.it., VII, 1961

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