Determinatezza o determinabilità dell'oggetto



Circa i requisiti della determinatezza o la determinabilità (la cui sussistenza in via alternativa è fondamentale ai fini della validità del contratto nota1 ), sembra che sia sufficiente che il contratto contenga i criteri, pur esterni rispetto al congegno negoziale, in base ai quali procedere alla determinazione dell'oggetto (Cass. Civ., 1519/73 ; Cass. Civ., 2665/87 ) nota2.
In tema di preliminare di vendita immobiliare (Cass. Civ., 7079/95 ) e di atti sottoposti a formalismo ad substantiam (come la vendita immobiliare) vengono affermati principi più rigorosi. Si osserva, in particolare, che l'oggetto, in quanto elemento essenziale del contratto, deve comunque essere investito dal formalismo richiesto a pena di nullità (Cass. Civ., 6201/95 ), anche se la validità dell'atto non è negata dall'eventuale indicazione del bene incompleta o carente, ogniqualvolta esso sia determinabile con certezza in base agli elementi prestabiliti nel contratto (Cass. Civ. Sez. II, 15053/02 ; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, 6166/06 in relazione all'omessa indicazione delle coerenze di un fondo, la cui rilevanza, a propria volta, è in grado di supplire all'indicazione del numero di mappale Cass. Civ. Sez. II, 9857/07; Cass. Civ., Sez. II, 11237/2016). Non potrebbe invece essere considerato neppure determinabile l'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare nel quale si deducesse l'individuazione successiva di due appartamenti tra altri da effettuarsi ad opera del promissario acquirente (Cass. Civ., Sez. II, 26988/2013). Ancora la nullità del preliminare è stata affermata in conseguenza della mancata previsione del prezzo della vendita e di criteri per la determinazione dello stesso (Cass. Civ., Sez. II, 25593/2013), nell'indicazione della ubicazione generica dell'immobile e della concessione edlizia (Cass. Civ., Sez. II, 22161 del 20 ottobre 2014), nella mancata menzione dei dati catastali del bene accompagnata dal rinvio ad una planimetria non prodotto in giudizio (Cass. Civ. Sez. II, ord. 1626/2020). Viceversa è stato ritenuto valido l'atto permutativo deducente una porzione di terreno avente superficie deteriminata, da stralciarsi da un fondo di maggior consistenza : è stato infatti reputato che le parti avessero avuto, quale esclusivo termine di riferimento ai fini dell'individuazione, soltanto tale aspetto, concependo dunque il trasferimento come avente ad oggetto una cosa generica, sia pure appartenente ad un genus limitatum (Cass. Civ. Sez. II, 14585/2021).

In riferimento alla predetta esigenza che la forma investa gli elementi essenziali del contratto, si evidenzia un rilevante collegamento tra gli elementi essenziali della forma e dell'oggetto. Il fatto che quest'ultimo possa essere anche solo determinabile costituisce ulteriore conferma della rinviabilità della valutazione delle caratteristiche di esso al tempo dell'efficacia. Ancora, delineato il contratto di iscrizione scolastica ad un istituto privato come contatto atipico, la S.C. ha individuato nella quantificazione della retta da pagare un elemento essenziale in relazione al quale, come tale, deve intervenire l'accordo delle parti. E' stato così deciso che la difettosa indicazione di essa, intesa anche come semplice determinabilità, non consente, nell'ipotesi di sottoscrizione di un modulo predisposto dall'istituto e privo di tali indicazioni, di concludere nel senso del perfezionamento del contratto (Cass. Civ. Sez. II, 11934/02).
La determinabilità dell'oggetto ha inoltre punti di contatto con il tema della futurità dello stesso. Il problema viene affrontato più specificamente in relazione al tema della c.d. fidejussione omnibus. In materia di iscrizione ipotecaria si pensi all'impossibilità di iscrivere la garanzia per crediti non attuali (fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 2852 cod.civ.). E' stato tuttavia deciso come sia ammissibile la concessione di ipoteca a fronte di un credito riconosciuto come già esistente (Cass. Civ., Sez. II, 3221/2015). Ciò non determinerebbe una violazione del principio della specialità dell'ipoteca riferita al credito garantito (art. 2809 cod.civ.).
Prescindendo dalle ipotesi in cui è la legge ad integrare il regolamento negoziale (1474, I e III comma , 1339 e 1374 cod.civ.) è sufficiente, ai fini della validità dell'atto, che le parti abbiano anche semplicemente fornito i criteri per determinare l'oggetto. Esse possono altresì deferire questo compito ad un arbitratore (art. 1349 cod.civ.; in materia di compravendita si veda l'art. 1473 cod.civ.). La eterodeterminazione da parte del terzo non è consentita quanto all'oggetto della donazione (art. 778 cod.civ.); è limitatamente ammissibile in materia testamentaria (artt. 631 e 632 cod.civ.).
Ai sensi del II comma dell'art. 733 cod.civ. il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: secondo l'opinione preferibile nota3 il fenomeno è parimenti da ricondurre nell'ambito dell'arbitraggio.
Questione assai specifica, di notevole rilevanza pratica è quella attinente all'ammissibilità del rinvio per relationem agli usi bancari della misura del tasso di interesse applicato nei contratti creditizi. Il problema, di cui si darà più specificamente conto, è stato comunque testualmente assunto in considerazione dall'art. 117 del D.Lgs. 385/93 (c.d. T.U. in materia bancaria e creditizia, modificato recentemente dal D.Lgs. 141/10 a sua volta ulteriormente modificato dal D.Lgs. 169/12), che prevede la nullità della clausola di rinvio.

Note

nota1

La scissione che comunemente si opera tra determinatezza e determinabilità è fuorviante poiché, nell'economia dell'art.1346 cod.civ. , tali qualificazioni assumono una unitarietà concettuale che viene a sostanziare uno solo dei requisiti prescritti in tema di oggetto del contratto (cfr. Santini-Bortolus, L'oggetto, in I contratti in generale, vol.VI, Torino, 2000, p.138).
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.327 e Alpa-Martini, Oggetto e contenuto, in Il contratto in generale, t.3, in Tratt.dir.priv., diretto da Bessone, vol.XIII, Torino, 1999, p.368.
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nota3

Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.191.
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Bibliografia

  • ALPA MARTINI, Oggetto e contenuto, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Bessone, XIII, 1999
  • SANTINI BORTOLUS, L'oggetto, Torino, I contratti in generale, VI, 2000

Prassi collegate

  • Mancanza del tipo di frazionamento catastale, determinabilità dell'oggetto e contratto preliminare

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