Delegazione liberatoria o privativa



Si parla di privatività o di cumulatività della delegazione a seconda del fatto che si determini o meno la liberazione del debitore delegante nei confronti del creditore delegatario. La distinzione ovviamente riguarda la sola delegazione di debito. Nella delegazione di pagamento infatti si determina immediatamente, in virtù dell'adempimento effettuato dal delegante, l'estinzione del diritto di credito del delegatario; né, prima dell'esecuzione del pagamento, è possibile configurare alcun rapporto tra delegato e delegatario.

La regola generale è che, nella delegazione di debito, si determini l'aggiunta di una nuova obbligazione del delegato rispetto a quella preesistente nota1. Conseguentemente il delegatario viene ad avere due debitori contemporaneamente. Se Primo, delegante, essendo debitore di Secondo, delegatario, invita Terzo (che a propria volta è debitore di Primo) ad obbligarsi nei confronti di Secondo, nel momento in cui il delegato Terzo promette a Secondo di pagare il debito, il creditore delegatario Secondo si trova ad avere due debitori: Primo, che riveste questa qualità in virtù dell'originario rapporto di valuta nonché il delegato Terzo, che gli ha promesso l'adempimento. Questa regola si ricava dal modo di disporre del I comma dell'art. 1268 cod. civ. , in forza del quale, nel caso in cui il debitore abbia assegnato al creditore un nuovo debitore, che si obbliga nei confronti del creditore, il debitore originario non è svincolato dalla propria obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo nota2 .

L'unica conseguenza che si determina in funzione dell'accettazione del creditore delegatario nota3 in ordine all'obbligazione del delegato è che esso creditore non si possa rivolgere all'originario debitore (delegante), se non in esito all'infruttuosa richiesta di adempimento rivolta al delegato (II comma art. 1268 cod. civ. ).

Alla figura della delegazione passiva titolata (la quale configura un vincolo di solidarietà tra delegante e delegato) è stata ricondotta la vendita con pagamento contro documenti a mezzo di banca, prevista dall'art. 1530 cod. civ. nota4.

La liberazione del delegante è dunque prevista soltanto in conseguenza di una espressa dichiarazione (Cass. Civ. Sez. I, 9835/94 ) del creditore delegatario (delegazione liberatoria o privativa) che, come si può ben immaginare, non sarà usualmente prestata, in quanto diminuisce la garanzia per il creditore. Nell'ipotesi di effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 1274 cod. civ. , il creditore delegatario che ha liberato il delegante (originario debitore) non vanta più azione nei confronti di costui qualora il delegato sia divenuto insolvente, salva l'espressa riserva svolta in tale direzione nota5. Tuttavia, nell'eventualità in cui il delegato si trovasse già in una tale situazione di insolvenza nel momento in cui aveva assunto il debito nei confronti del delegatario, il delegante non viene comunque liberato, nonostante la precedente dichiarazione in tal senso nota6 .

Alla delegazione privativa consegue l'estinzione di tutte le garanzie del credito nota7, ad eccezione del caso in cui il mantenimento di esse venga espressamente consentito da colui che le ha prestate (cfr. l'art. 1275 cod. civ. , norma che si riferisce a questa eventualità per ogni fattispecie di mutamento del soggetto passivo dell'obbligazione).

Note

nota1

Alcuni Autori (Campobasso, Coobbligazione cambiaria e solidarietà disuguale, Napoli, 1974, p. 30; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 223)qualificano la delegazione cumulativa come ipotesi di solidarietà passiva disuguale.
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nota2

Il consenso del creditore dà luogo ad un accordo contrattuale se il delegante o il delegato o entrambi propongono al delegatario di assumere l'obbligazione a fronte della liberazione del debitore originario. Altrimenti l'attività del creditore si configura in chiave di atto unilaterale di rinunzia al credito vantato nei confronti del delegante: Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 653, nota 78.
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nota3

L'accettazione del creditore può verificarsi anche tramite comportamenti concludenti: Rescigno, voce Delegazione (dir.civ.), in Enc. dir., vol. XI, 1962, p. 974; De Santis, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., a cura di Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 296.
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nota4

In tal senso Rubino, La compravendita, in Tratt.dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1971, pp. 562 e 563; Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. Vassalli, vol. VII, Torino, 1972, pp. 424-426; Carpino, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili.La vendita di cose immobili. La vendita di eredità, in Trattato Rescigno-Obbligazioni e contratti- III-, vol. XI, Torino, 1984, p. 335. Contra Balossini, Il credito documentario nelle teorie prevalenti e nell'ultima revisione delle norme ed usi uniformi, in Le operazioni bancarie, a cura di Portale, vol. II, Milano, 1978, p. 984. L'A. ravvisa nella vendita con pagamento contro documenti a mezzo banca un precedente di fatto del complesso rapporto tra ordinante, emittente, eventuale confermante o avvisante, beneficiario.
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nota5

Bottiglieri, voce Delegazione, in Enc. giur. Treccani, vol. X, 1988, p. 11, sostiene che a seguito della riserva del delegatario il delegante assume un'obbligazione fideiussoria, condizionata al verificarsi dell'insolvenza del delegato.
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nota6

Analogamente Greco, voce Delegazione (dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. V, 1960, p. 344, il quale ritiene che l'insolvenza iniziale del delegato determini la definitiva inefficacia dell'atto di liberazione del delegante.
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nota7

Si sostiene in dottrina che la norma riguardi non solo le garanzie prestate da terzi, ma anche quelle prestate dal debitore originario: Mancini, Delegazione. Espromissione, accollo, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 411, Greco, op. cit., pp. 327 e ss. Contra Rescigno, op. cit., pp. 335 e ss.; Messineo, op. cit., pp. 231 e ss. Questi ultimi ritengono che la disposizione riguardi solo le garanzie prestate da terzi.
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Bibliografia

  • BALOSSINI, Il credito documentario nelle teorie prevalenti e nell'ultima revisione delle norme ed usi uniformi, Milano, Le operazioni bancarie a cura Portale, II, 1978
  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • BOTTIGLIERI, Delegazione, Enc.giur. Treccani, X, 1960
  • CAMPOBASSO, Coobbligazione cambiaria e solidarietà disuguale, Napoli, 1974
  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • DE SANTIS, Delle obbligazioni in generale, Torino, Comm.cod.civ. a cura di cendon, IV, 1999
  • GRECO, Delegazione, N.sso Dig. It., V, 1960
  • MANCINI, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1999
  • RESCIGNO, Delegazione, Enc.dir., XI, 1962
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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