Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 80


INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI E RICORSO EXTRAGIUDIZIALE

1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
(L’originario Capo I, comprendente gli articoli da 69 a 81, è stato così sostituito, con l’attuale Capo I, comprendente gli articoli da 69 a 81-bis, dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 80"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti