Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 57


FORNITURA NON RICHIESTA
1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
(Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221)
(Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146)

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