Donazione di beni futuri



Ai sensi del I comma dell'art. 771 cod.civ. è da escludersi la possibilità che la donazione riguardi beni futuri; alla violazione del divieto segue la nullità dell'atto di liberalità.

La ratio della disposizione viene rinvenuta nella esigenza di limitare il perfezionamento di atti che implicano il depauperamento del patrimonio del disponente in relazione ad attività che non si rinvengono nel patrimonio di costui al tempo dell'atto di disposizione nota1. In questo modo la legge intenderebbe porre un freno a donazioni avventate nota2.

Ciò premesso, è dubbio se la sanzione della nullità riguardi le sole donazioni di cosa oggettivamente futura ovvero anche quelle di cosa soggettivamente futura, vale a dire di un bene altrui. Anche l'oggetto di queste ultime, come accade per le prime, non è rinvenibile nel patrimonio del donante al tempo in cui viene perfezionato l'atto di liberalità. La dottrina è in merito divisa: a fronte di coloro che propendono per la soluzione affermativa, invocando la riferita analogia nota3, v'è chi ha invece osservato che, quando il donante sia consapevole dell'altruità della cosa, la donazione si configurerebbe come avente effetti obbligatori, sorgendo in capo al disponente l'obbligazione di acquisire la cosa da colui che ne è titolare nota4. La giurisprudenza si è espressa in un primo tempo nel senso della semplice inefficacia della donazione di cosa altrui (Cass.Civ. Sez. II, 1596/01), successivamente tuttavia facendo riferimento alla nullità (Cass. Civ. Sez. II, 10356/09 Cass. Civ., Sez. VI-II, 12782/13). Nel senso della nullità della donazione della "quotina" (vale a dire della quota di un bene soltanto tra i plurimi cespiti ricadenti in comunione), si veda Cass. Civ., Sez. Unite, 5068/2016.
Apparentemente la distinzione tra nullità ed inefficacia non sarebbe futile: l'atto negoziale, anche se improduttivo di effetti al tempo della sua stipulazione, costituirebbe (a differenza di una donazione di cosa futura) pur sempre titolo idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 cod.civ.. V'è però da rilevare come le ultime pronunzie citate abbiano assicurato lo stesso risultato utile pure in presenza di una qualificazione dell'atto come nullo, tuttavia reputato titolo astrattamente idoneo ai fini dell'usucapione decennale.

Nel disporre la nullità della donazione in riferimento ai beni futuri, la norma in esame fa comunque salvo l'atto in relazione ai beni presenti che appartengono al disponente nonchè rispetto ai frutti non ancora separati (frutti naturali, i quali, a rigore, dovrebbero essere considerati come beni futuri).

Ai sensi del II comma della norma in parola, se l'oggetto della donazione è un'universalità di cose e il donante ne conserva il godimento trattenendola presso di sè, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà. Si tratta apparentemente di un'ulteriore deroga rispetto a quella afferente ai frutti, in effetti motivata dalla semplice applicazione della nozione di universalità di fatto (art. 816 cod.civ.) nota5.

Note

nota1

Non difettano ulteriori costruzioni: meno recentemente del divieto si dava conto in relazione alla regola, propria del diritto romano, secondo la quale la donazione dei beni futuri avrebbe posto una deroga rispetto al principio della irrevocabilità della liberalità donativa. In altri termini, il donante che non si fosse adoperato per acquisire il bene futuro avrebbe di fatto posto nel nulla la liberalità. Una siffatta spiegazione non risulta tuttavia soddisfacente alla stregua del diritto attuale. L'irrevocabilità del consenso scaturisce anche da un atto negoziale avente ad oggetto beni futuri o beni altrui.
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nota2

V. Carnevali, voce Donazione (dir. civ.), in Enc. giur..
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nota3

Così Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.799; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p.1058; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1272.
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nota4

Si confrontino, tra gli altri, Lenzi, La donazione obbligatoria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p.220; Ascoli, Trattato delle donazioni, Milano, 1935, p.301; Balbi, La donazione, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso- Santoro Passarelli, Milano, 1964, pp.43 e ss.; Gentile, Il possesso, Torino, 1977, p.258.
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nota5

La dottrina è concorde nel ritenere da un lato ammissibile la donazione di un'universalità di cose, e, al contrario, dall'altro vietata la donazione universale, cioè la donazione di tutti i beni presenti e futuri. Si veda p.es. Biondi, voce Donazione (dir. rom. e dir. civ.), in N.mo Dig. it..
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Bibliografia

  • ASCOLI, Trattato delle donazioni, Milano, 1935
  • BALBI, La donazione, Milano, Tratt. dir. civ. dir. da Grosso-Santoro Passarelli, vol. IX, 1964
  • BIONDI, voce Donazione (dir. rom. e dir. civ.), N.mo Dig. it.
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CARNEVALI, Donazione (dir.civ.), Enc.giur.
  • GENTILE, Il possesso, Torino, 1977
  • LENZI, La donazione obbligatoria, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. II, 1994
  • TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato , Milano, 2007

Prassi collegate

  • Studio n. 200-2016/C, Donazione di cosa altrui e di quota indivisa: prime riflessioni a margine della sentenza della cassazione 5068/2016
  • Quesito n. 942-2013/C, Donazione di denaro da ricavarsi da una vendita futura
  • Quesito n. 525-2011/C, Permuta di cosa presente con cosa futura a favore di terzo e divieto ex art. 771 cc
  • Studio n. 380-2009/C, La donazione di quota indivisa su un bene facente parte di una più ampia massa comune
  • Quesito n. 6013/C, Concessione di ipoteca successivamente ad una donazione con patto di riversibilità

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