Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 70


ACQUISTO COATTIVO
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera cirolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
(Comma così modificato dal numero 1) della lettera zz) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
(Comma così modificato dal numero 2) della lettera zz) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
(Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 3) della lettera zz) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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