Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 47


TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Rubrica così sostituita dall’art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.
(Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall’art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
(Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
(Lettera così modificata dall'art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
(Lettera così modificata dall’art. 14, comma 1-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98)
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
(Comma modificato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 43, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

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