Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 43


CONSERVAZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI (Rubrica così sostituita dall’art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.
(Comma modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così sostituito dall’art. 39, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identità digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.
(Comma inserito dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 39, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione.
(Comma così modificato dall’art. 39, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle Linee guida.
(Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

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