Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 33


USO DI PSEUDONIMI

[1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso.
(Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)]
(Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

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