Decreto Legge del 2007 numero 7 art. 4


DATA DI SCADENZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40)
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.
(Periodo aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40)

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