Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 42


MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 39, E DELL'ARTICOLO 3, COMMA 45, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:
«39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea».
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».
2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)

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