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Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 79

ELABORAZIONE E SUCCESSIVA MODIFICA DELL’ELENCO CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l’elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all’articolo 3, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 84

ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere da 17 agosto 2015, tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere dal 16 novembre 2014, e gli articoli...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 22

SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE 1. I coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge sia una delle leggi seguenti: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 3

DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «regime patrimoniale tra coniugi»: l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento; b) «convenzione matrimoniale»:...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 33

ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI A BASE TERRITORIALE 1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, le norme interne di tale Stato in materia...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 36

CAPO IV Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni (RICONOSCIMENTO) 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. 2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 39

DIVIETO DI RIESAME DELLA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE D'ORIGINE 1. La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame. 2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 45

PROCEDURA 1. La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. 2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione. 3. La domanda è corredata dei seguenti documenti: a) una...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 46

MANCATA PRODUZIONE DELL'ATTESTATO 1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 52

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 55

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 57

ASSENZA DI IMPOSTE, DIRITTI O TASSE Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 6

COMPETENZA NEGLI ALTRI CASI Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 62

RELAZIONI CON LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN VIGORE) 1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331,...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 68

CLAUSOLA DI REVISIONE 1. Entro il 29 gennaio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica. 2. Entro il 29...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 7

ELEZIONE DEL FORO 1. Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 9

COMPETENZA ALTERNATIVA 1. In via eccezionale, se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 6, 7 o 8 ritiene che il suo diritto internazionale privato non riconosca il matrimonio in questione ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 2

COMPETENZA IN MATERIA DI EFFETTI PATRIMONIALI DELLE UNIONI REGISTRATE NEGLI STATI MEMBRI Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 29

ADATTAMENTO DEI DIRITTI REALI Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 30

NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA 1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro. 2. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 36

CAPO IV Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni (RICONOSCIMENTO) 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. 2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 38

DIRITTI FONDAMENTALI Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 37 del presente regolamento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 41

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 42

ESECUTIVITÀ Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 43

DETERMINAZIONE DEL DOMICILIO Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 44 a 57, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale adita applica la legge interna di tale Stato membro.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 49

RICORSO CONTRO LA DECISIONE RELATIVA ALLA DOMANDA VOLTA A OTTENERE UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività. 2. Il ricorso è proposto davanti all'autorità...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 69

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. 2. Se il...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 9

COMPETENZA ALTERNATIVA 1. Se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 5, o dell'articolo 6, lettere a), b), c) o d) ritiene che il suo diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata, declinare la propria competenza. Se decide di...

Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 380 art. 1

PARTE I Attività edilizia - TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Attività edilizia (AMBITO DI APPLICAZIONE) 1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela...

Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 380 art. 37

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985) 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in...

Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 380 art. 123

PROGETTAZIONE, MESSA IN OPERA ED ESERCIZIO DI EDIFICI E DI IMPIANTI (LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ART. 26) 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le...

Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 380 art. 109

(abrogato) REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46, ART. 3) [1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di...

Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 380 art. 111

(abrogato) MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI INSTALLATI [1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a),...