Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 4


abrogato[INDIVIDUAZIONE DEI BENI APPARTENENTI A REGIONI,PROVINCE E COMUNI]
[Il Soprintendente regionale, entro il termine di ventiquattro mesi dalla ricezione degli elenchi indicati nell'articolo 3:
a) comunica all'ente proprietario i beni, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, che non rivestono interesse artistico e storico;
b) integra l'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, con gli immobili inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, che hanno interesse storico artistico;
c) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6 del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3.
Il Soprintendente regionale può chiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'integrale acquisizione della documentazione richiesta.
Il Soprintendente regionale, prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), invita l'ente interessato a formulare entro sessanta giorni eventuali controdeduzioni.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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