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Legge del 1982 numero 203 art. 44

DISPOSIZIONI IN FAVORE DI PICCOLI CONCEDENTI 1. A partire dall'anno 1982, a favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente legge, opera una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche...

Legge del 1982 numero 203 art. 48

IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE 1. Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del...

Legge del 1982 numero 203 art. 5

RECESSO DAL CONTRATTO DI AFFITTO E CASI DI RISOLUZIONE 1. L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria. 2. La...

Legge del 1982 numero 203 art. 57

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni. 2. Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3....

Legge del 1982 numero 646 art. 21

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo...

Legge del 1983 numero 217 art. 11

Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida...

Legge del 1983 numero 217 art. 5

Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426. Per ottenere...

Legge del 1984 numero 792 art. 13

[DOMANDA DI ISCRIZIONE E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA] [La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5. Il richiedente che debba sostenere la prova di idoneità di cui all'articolo 4, primo comma, lettera...

Legge del 1984 numero 792 art. 7

[CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE DI PERSONE GIURIDICHE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA] [Le imprese di cui all'articolo 5 della presente legge che hanno sede legale in uno Stato membro della C.E.E. e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte...

Legge del 1984 numero 792 art. 9

[SANZIONI E RADAZIONI DALL'ALBO] [Le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione...

Legge del 1985 numero 204 art. 1

Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da...

Legge del 1985 numero 204 art. 2

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in...

Legge del 1985 numero 204 art. 8

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali. 2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e...

Legge del 1985 numero 222 art. 16

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di...

Legge del 1985 numero 222 art. 23

Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana. In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti ...

Legge del 1985 numero 222 art. 27

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero. Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che...

Legge del 1985 numero 222 art. 34

L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce la integrazione...

Legge del 1985 numero 222 art. 35

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio. Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote...

Legge del 1985 numero 222 art. 37

L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando...

Legge del 1985 numero 222 art. 38

Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi: a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in ...

Legge del 1985 numero 222 art. 42

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma. L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, ...

Legge del 1985 numero 222 art. 43

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.

Legge del 1985 numero 222 art. 45

Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.

Legge del 1985 numero 222 art. 51

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50. Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano...

Legge del 1985 numero 222 art. 54

Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987. Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle...

Legge del 1985 numero 222 art. 64

I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo. In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti...

Legge del 1985 numero 222 art. 75

Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis. L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi...

Legge del 1985 numero 222 art. 9

Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

Legge del 1985 numero 281 art. 12

Per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dall' art. 7 e alle previsioni dell' art. 9 devono essere eseguite entro tre mesi dalla data medesima.

Legge del 1985 numero 281 art. 20

(omissis). Il Ministro del tesoro e la Commissione nazionale per le società e la borsa, nell' ambito delle rispettive competenze, prestano alle autorità degli Stati membri delle Comunità europee, competenti all' ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di borsa, la necessaria cooperazione, a...