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Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 43

ESECUTIVITÀ Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 44

DETERMINAZIONE DEL DOMICILIO Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 45 a 58, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell’esecuzione, l’organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro.

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 53

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 62

CAPO VI Certificato successorio europeo (ISTITUZIONE DI UN CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO) 1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo ("certificato") che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69. 2....

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 67

RILASCIO DEL CERTIFICATO 1. L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 68

CONTENUTO DEL CERTIFICATO Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato: a) il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio; b) il numero di riferimento del fascicolo; c) gli elementi in base ai quali l’autorità di...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 78

INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ESTREMI E LE PROCEDURE 1. Entro 16 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 1

CAPO I Ambito di applicazione e definizioni (AMBITO DI APPLICAZIONE) 1. Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi. Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) la...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 10

COMPETENZA SUSSIDIARIA Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 2

COMPETENZA IN MATERIA DI REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI NEGLI STATI MEMBRI Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 24

CONSENSO E VALIDITÀ SOSTANZIALE 1. L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi. 2. Tuttavia, un coniuge, al fine di...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 29

ADATTAMENTO DEI DIRITTI REALI Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 38

DIRITTI FONDAMENTALI Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 37 del presente regolamento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 41

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 42

ESECUTIVITÀ Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 48

NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE RELATIVA ALLA DOMANDA VOLTA A OTTENERE UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 51

RIFIUTO O REVOCA DI UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 37. Essa si pronuncia...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 8

COMPETENZA FONDATA SULLA COMPARIZIONE DEL CONVENUTO 1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 11

FORUM NECESSITATIS Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 12

COMPETENZA IN CASO DI DOMANDA RICONVENZIONALE L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 17

LITISPENDENZA 1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 18

CONNESSIONE 1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento. 2. Se le cause di cui al paragrafo 1 sono pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 24

CONSENSO E VALIDITÀ SOSTANZIALE 1. L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi. 2. Un partner, al fine di dimostrare...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 25

VALIDITÀ FORMALE DELLA CONVENZIONE TRA PARTNER 1. La convenzione tra partner è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo. 2. Se la legge dello...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 27

AMBITO DELLA LEGGE APPLICABILE La legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro: a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i partener in varie categorie durante e dopo l'unione registrata; b) il passaggio dei...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 3

DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «unione registrata»: il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 4

CAPO II Competenza (COMPETENZA IN CASO DI MORTE DI UN PARTNER) Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 44

COMPETENZA TERRITORIALE 1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 64. 2. La competenza...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 45

PROCEDURA 1. La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. 2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione. 3. La domanda è corredata dei seguenti documenti: a) una...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 46

MANCATA PRODUZIONE DELL'ATTESTATO 1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 47

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 5

COMPETENZA IN CASO DI SCIOGLIMENTO O ANNULLAMENTO 1. Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 55

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione...