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Legge del 1984 numero 792 art. 9

[SANZIONI E RADAZIONI DALL'ALBO] [Le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione...

Legge del 1985 numero 204 art. 1

Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da...

Legge del 1985 numero 204 art. 2

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in...

Legge del 1985 numero 204 art. 8

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali. 2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e...

Legge del 1985 numero 222 art. 16

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di...

Legge del 1985 numero 222 art. 23

Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana. In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti ...

Legge del 1985 numero 222 art. 27

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero. Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che...

Legge del 1985 numero 222 art. 34

L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce la integrazione...

Legge del 1985 numero 222 art. 35

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio. Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote...

Legge del 1985 numero 222 art. 37

L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando...

Legge del 1985 numero 222 art. 38

Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi: a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in ...

Legge del 1985 numero 222 art. 42

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma. L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, ...

Legge del 1985 numero 222 art. 43

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.

Legge del 1985 numero 222 art. 45

Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.

Legge del 1985 numero 222 art. 51

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50. Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano...

Legge del 1985 numero 222 art. 54

Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987. Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle...

Legge del 1985 numero 222 art. 64

I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo. In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti...

Legge del 1985 numero 222 art. 75

Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis. L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi...

Legge del 1985 numero 222 art. 9

Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

Legge del 1985 numero 281 art. 12

Per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dall' art. 7 e alle previsioni dell' art. 9 devono essere eseguite entro tre mesi dalla data medesima.

Legge del 1985 numero 281 art. 20

(omissis). Il Ministro del tesoro e la Commissione nazionale per le società e la borsa, nell' ambito delle rispettive competenze, prestano alle autorità degli Stati membri delle Comunità europee, competenti all' ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di borsa, la necessaria cooperazione, a...

Legge del 1985 numero 281 art. 3

La disposizione concernente la maggioranza qualificata per le deliberazioni relative agli incarichi e alle qualifiche dirigenziali, previste dal quinto comma dell' art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale...

Legge del 1985 numero 372 art. 3

L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Legge del 1985 numero 372 art. 4

L'assegno personale e la dotazione di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente.

Legge del 1985 numero 372 art. 5

Alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, è conferita la tenuta di Capocotta ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica. L'ampliamento della tenuta di...

Legge del 1985 numero 450 art. 1

Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose...

Legge del 1985 numero 47 art. 1

CAPO I - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia. Sanzioni amministrative e penali LEGGE - QUADRO 1. Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in...

Legge del 1985 numero 47 art. 17

(abrogato) NULLITA' DEGLI ATTI GIURIDICI RELATIVI AD EDIFICI [Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo...

Legge del 1985 numero 47 art. 22

(abrogato) NORME RELATIVE ALL'AZIONE PENALE [L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria...

Legge del 1985 numero 47 art. 4

(abrogato) VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA [Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive...