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Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 10

FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE CHE HA CESSATO L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA 1. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. ...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 101

DOMANDE TARDIVE DI CREDITI 1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 107

MODALITÀ DELLE VENDITE Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 112

PARTECIPAZIONE DEI CREDITORI AMMESSI TARDIVAMENTE 1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 124

SEZIONE II Del concordato (PROPOSTA DI CONCORDATO) 1. La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purchè sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 128

APPROVAZIONE DEL CONCORDATO 1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. (L'attuale primo...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 132

abrogato INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO [1. Il pubblico Ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello]. (Articolo abrogato dall'art. 122, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 14

OBBLIGO DELL'IMPRENDITORE CHE CHIEDE IL PROPRIO FALLIMENTO 1. L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 147

SOCIETA’ CON SOCI A RESPONSABILITA’ ILLIMITATA 1. La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 15

PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 1. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. 2. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 161

DOMANDA DI CONCORDATO La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 165

COMMISSARIO GIUDIZIALE Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 166

PUBBLICITA' DEL DECRETO 1. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. (Comma così modificato dal comma 6 dell’art. 12, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 167

CAPO II Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo (AMMINISTRAZIONE DEI BENI DURANTE LA PROCEDURA) 1. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. (Comma così...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 169

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO 1. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 17

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 171

CONVOCAZIONE DEI CREDITORI 1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche. 2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 176

AMMISSIONE PROVVISORIA DEI CREDITI CONTESTATI 1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. 2. I...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 18

RECLAMO 1. Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni. 2. Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione della corte...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 189

ADUNANZA DEI CREDITORI [1. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma. 2. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 203

EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO DELLO STATO D'INSOLVENZA 1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 209

FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO 1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 218

RICORSO ABUSIVO AL CREDITO 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 226

DENUNCIA DI CREDITI INESISTENTI 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 236

CAPO III Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa (Rubrica così sostituita dall'art. 33, comma 1, lett. i), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 237

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 1. Liquidazione coatta amministrativa. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Nel caso di...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 242

TITOLO VII Disposizioni transitorie (DISPOSIZIONE GENERALE) 1. Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori. 2. Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 243

RAPPRESENTANTE DEGLI EREDI 1. Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 244

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 1. Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori. 2. Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento è regolata dalle nuove...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 249

GIUDIZI DI RETRODATAZIONE 1. Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 252

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO 1. Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 257

AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI AMMINISTRATORI 1. Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall'art. 146 anche se l'azione di responsabilità contro gli amministratori è stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 26

RECLAMO CONTRO I DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO E DEL TRIBUNALE 1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. 2. Il reclamo è proposto dal...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 29

ACCETTAZIONE DEL CURATORE 1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. 2. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro...