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Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 19

I notari hanno l'obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota degli onorari devoluta per ciascun atto alla cassa nazionale del notariato a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (10).

Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 26

Con regi decreti, sentito il consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.

Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 5

Ove concorrano speciali circostanze la sede dell'archivio notarile distrettuale può essere stabilita con decreto reale, in un comune del distretto diverso da quello nel quale ha sede il consiglio notarile. Nelle circostanze e con le modalità sopra indicate, l'archivio notarile sussidiario, fino a...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 21

CRITERIO GENERALE 1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. 2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 46

PROCEDIMENTO 1. Il procedimento è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. 2. L’istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione. 3. La domanda è corredata dei seguenti documenti: a) una copia...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 47

MANCATA PRODUZIONE DELL’ATTESTATO 1. Qualora l’attestato di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 48

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all’articolo 46 senza alcun esame ai sensi dell’articolo 40. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 5

ACCORDI DI SCELTA DEL FORO 1. Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 50

RICORSO CONTRO LA DECISIONE RELATIVA ALLA DOMANDA VOLTA A OTTENERE UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività. 2. Il ricorso è proposto davanti all’organo...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 56

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO L’istante che nello Stato membro d’origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell’esenzione...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 6

DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA IN CASO DI SCELTA DI LEGGE Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l’organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10: a) può, su richiesta di una delle...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 71

RETTIFICA, MODIFICA O REVOCA DEL CERTIFICATO 1. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d’ufficio, l’autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale. 2. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale,...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 74

CAPO VII Disposizioni generali e finali (LEGALIZZAZIONE O ALTRA FORMALITÀ ANALOGA) Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 77

INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 82

RIESAME Entro 18 agosto 2025, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento comprendente una valutazione degli eventuali problemi pratici incontrati in relazione a transazioni...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 9

COMPETENZA FONDATA SULLA COMPARIZIONE 1. Se, nel corso del procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esercita la competenza ai sensi dell’articolo 7, risulta che non tutte le parti del procedimento sono parte dell’accordo relativo alla scelta del foro, l’organo...

Regolamento UE del 2014 n. 1329/2014 art. 1

1. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a una decisione in materia di successioni di cui all'articolo , paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo I figurante all'. 2. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a un atto pubblico in materia di...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 13

LIMITAZIONE DEL PROCEDIMENTO 1. Se l'eredità la cui successione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende beni situati in uno Stato terzo, l'autorità giurisdizionale adita per decidere sul regime patrimoniale tra coniugi può, su richiesta di una delle parti,...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 14

ADIZIONE DI UN'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale si considera adita: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 18

CONNESSIONE 1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento. 2. Se le cause di cui al paragrafo 1 sono pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 27

AMBITO DELLA LEGGE APPLICABILE La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro: a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio; b) il passaggio dei beni da una categoria...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 31

ORDINE PUBBLICO DEL FORO L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato specificata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 54

ESECUTIVITÀ PARZIALE 1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi. 2. L'istante...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 60

ESECUTIVITÀ DELLE TRANSAZIONI GIUDIZIARIE 1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57. 2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3,...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 65

ELABORAZIONE E SUCCESSIVA MODIFICA DELL'ELENCO CONTENTE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 67

PROCEDURA DI COMITATO 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 70

ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 1

CAPO I Ambito di applicazione e definizioni (AMBITO DI APPLICAZIONE) 1. Il presente regolamento si applica agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 14

ADIZIONE DI UN'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale si considera adita: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 16

VERIFICA DELLA RICEVIBILITÀ 1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del presente regolamento sospende il procedimento finché non sia accertato che il...