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Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 243

Il conservatore dell'archivio notarile distrettuale veglia al regolare andamento del servizio negli archivi notarili mandamentali e può impartire ai conservatori degli archivi stessi tutte quelle istruzioni che creda convenienti. Può inoltre proporre le opportune ispezioni ai sensi dell'art. 127...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 257

Il verbale relativo alle ispezioni di cui al precedente articolo è compilato in doppio esemplare e deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 253 del regolamento. Inoltre per ogni giro d'ispezione periodica deve essere redatta, ove sia necessaria, una relazione. Gli ispettori superiori,...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 263

Il notaro inabilitato nei casi contemplati dagli artt. 139 e 140 della legge può chiedere di essere riammesso all'esercizio delle sue funzioni, quando siano cessati i motivi della inabilitazione. La domanda deve essere diretta al presidente del Tribunale civile del distretto, a cui appartiene il...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 273

La notificazione degli atti indicati negli artt. 152 , capoverso 1°, e 155 , capoverso 2°, della legge, è fatta per lettera raccomandata, e, nel caso di non comparizione, è rinnovata a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede il notaro. La...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 276

Per effetto del disposto degli artt. 1 , numero 5, e 162 della legge cessa dal 1° luglio 1913 la speciale facoltà, attribuita dai preesistenti ordinamenti ai notari certificatori; i quali però conservano il titolo e possono chiedere lo svincolo della cauzione speciale da essi prestata. Lo svincolo...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 277

La disposizione dell'art. 170 della legge è applicabile anche nel caso che il notaro voglia sostituire un modo di cauzione ad un altro. La nuova cauzione deve essere tuttavia dichiarata idonea nelle forme prescritte dalla vigente legge.

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 3

La disposizione dell'art. 3, capoverso 1°, della legge si applica anche se i notari in esercizio superino il numero di 14, compresi i notari conservati ai sensi dell'art. 165 della legge stessa. Qualora nella circoscrizione di un Tribunale civile, per modificazioni della tabella indicata dall'art....

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 33

Gli emolumenti spettanti agli ingegneri dell'ufficio tecnico erariale o del genio civile per le operazioni di cui all'art. 20 , secondo capoverso, della legge, sono quelli stabiliti dagli artt. 378 e seguenti della tariffa civile approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 37

Il sigillo, di cui nell'art. 18 , n. 4, della legge, deve avere il diametro di trentacinque millimetri, e contenere nella leggenda il primo nome del notaro, quale risulta dall'atto di nascita, oltre il cognome, la paternità e la residenza. Se l'ufficio del notaro è assegnato ad una frazione di...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 39

Il presidente del Consiglio notarile ordina la iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti, sulla istanza dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, 2° capoverso, della legge, dopo essersi assicurato dell'adempimento per parte del notaio di quanto è prescritto dagli artt. 18 al 24 della legge...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 52

Il notaro, che per giustificati motivi si trovi temporaneamente nell'impossibilità di adempiere agli obblighi dell'art. 26 , parte prima, della legge, può essere dal presidente del Consiglio notarile dispensato dall'osservanza dei detti obblighi, per un termine non eccedente un mese, nel periodo di...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 53

Quando il notaro nell'esercizio delle sue funzioni sia ingiuriato o trovi resistenza, ne fa processo verbale, invitando le persone presenti a sottoscriverlo; e lo trasmette senza ritardo al pretore del mandamento. Può anche, in caso d'urgenza, richiedere direttamente e sotto la propria...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 59

Il notaro che intenda rinunciare all'esercizio del notariato deve presentare analoga dichiarazione al presidente del Consiglio notarile, il quale, per mezzo della Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello, la trasmette al Ministro di grazia e giustizia, perchèé sia promosso il...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 6

Dei notari CAPO I Della nomina dei notari SEZIONE I Pratica notarile La domanda per la iscrizione nel registro dei praticanti deve essere corredata dai seguenti documenti: 1° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede e legalizzato dal prefetto della...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 61

L'avviso della cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art. 37 della legge, dev'essere affisso nella sede del Consiglio notarile a cura del segretario, il quale ne trasmette un esemplare al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione, al pretore...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 65

TITOLO II Dei notari CAPO IV Dei coadiutori e dei delegati Al notaro delegato a compiere le operazioni, di cui all'art. 43 , ultimo capoverso, della legge, non compete che il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, da liquidarsi a norma dell'art. 22 della tariffa annessa alla...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 75

Nel caso di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi, deve annotarsi in quest'ultimo il verbale di richiesta di cui all'art. 61 , ultimo capoverso, della legge. Al verbale di richiesta deve, oltre al...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 78

Sono estese ai repertori ed alle copie da trasmettersi mensilmente all'archivio le disposizioni dell'art. 53 della legge, in quanto siano applicabili. Le copie mensili degli annotamenti nei repertori devono essere in tutto conformi agli originali; e portare altresì l'annotazione della seguita...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 85

Il notaro che trasmette per telegrafo, ai sensi dell'art. 1 della legge, il sunto o il contenuto di un atto deve firmare il modulo del telegramma in presenza dell'impiegato telegrafico, dopo aver fatto constare della propria identità. L'accertamento della identità del notaro deve essere, sotto la...

Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 1

TITOLO I Del patrimonio dello Stato. Dei contratti I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono amministrati a cura del Ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. I beni immobili assegnati ad un servizio...

Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 19

Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente art. 17, non sono obbligatori per l'amministrazione, finché non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione. ...

Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 22

TITOLO II Della contabilità generale dello Stato Capo I - Disposizioni generali Alla immediata dipendenza del Ministro delle finanze sono la ragioneria generale dello Stato e la direzione generale del Tesoro. Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragioniere delle amministrazione...

Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 27

Le ragionerie centrali osservano e vigilano perché siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal Ministero delle finanze: a) per la conservazione del patrimonio dello Stato; b) per l'esatto accertamento delle entrate; c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio. I...

Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 3

I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda...

Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 31

[I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati: a) nel conto del bilancio; b) nel conto generale del patrimonio dello Stato] (Gli artt. da 30 a 35-bis sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468).