Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 109


Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
salvo la disposizione di cui al comma 3, che entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la
registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui
all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12,
comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10,
comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60,
124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e
giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni
riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e
giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto
o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco.
Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, sono
stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei
registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione
degli archivi informatici di cui all'articolo 10.

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