Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 19


abrogato[IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO DELLO STATO]
[Nell'ambito dei processi, previsti dalla normativa vigente, di dismissione o di valorizzazione di beni immobili appartenenti allo Stato, le amministrazioni statali procedenti inviano al Ministero l'elenco contenente i dati identificativi degli immobili interessati.
Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, il Ministero individua gli immobili che manifestamente non rivestono interesse artistico e storico e quelli la cui alienazione o conferimento in concessione o in convenzione sono soggetti ad autorizzazione, a norma dei commi da 3 a 7, assicurando il proprio concerto ove previsto.
La richiesta di autorizzazione è presentata al Soprintendente regionale territorialmente competente, accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche del bene, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica.
Il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione e al conferimento in concessione o in convenzione degli immobili riconosciuti di interesse artistico e storico è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capo I, nel Capo II, Sezioni II e III, e nel Capo III di questo regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, relative all'esercizio del diritto di prelazione.
Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 8 e 14, le amministrazioni di cui al comma 1 possono limitarsi ad indicare nella richiesta di autorizzazione gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), o all'articolo 14, comma 1, lettere a), c) e d). Le misure di conservazione sono prescritte dal Soprintendente con i provvedimenti indicati negli articoli 10 e 16.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 per le richieste di autorizzazione relative all'alienazione dei seguenti beni in uso all'amministrazione militare:
a) le installazioni militari e le caserme edificate con tale destinazione;
b) gli edifici utilizzati per alloggiare i militari e le loro famiglie;
c) i magazzini;
d) i depositi di munizioni ed esplosivi, i depositi di carburante;
e) le stalle;
f) i poligoni di tiro e le aree addestrative.
Nelle ipotesi di cui al comma 6, il Soprintendente regionale può disporre l'applicazione delle procedure dettate dall'articolo 7 qualora gli immobili rivestano eccezionale interesse storico-artistico.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 19"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti