Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 18


abrogato [LIQUIDAZIONE DEI DANNI]
[Nel caso disciplinato dall'articolo 17, l'accertamento e la liquidazione degli eventuali danni causati al bene dall'inadempienza del concessionario possono essere affidati a una commissione di tre membri, da nominarsi uno dall'alienante, uno dall'acquirente ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'acquirente.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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