Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'art 9, L. 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla L. 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 86,4 volte (Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 21 luglio 1965, n. 903)