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Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 190

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO [1. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale. 2. Contro il decreto del giudice...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 193

FINE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA [1. Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 194

TITOLO V Della liquidazione coatta amministrativa (NORME APPLICABILI) 1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. 2. Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 195

ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO DELLO STATO D'INSOLVENZA ANTERIORE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 1. Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 198

ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA 1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 199

RESPONSABILITÀ DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 206

POTERI DEL COMMISSARIO 1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 216

TITOLO VI Disposizioni penali - CAPO I Reati commessi dal fallito - (BANCAROTTA FRAUDOLENTA) 1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 219

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E CIRCOSTANZA ATTENUANTE 1. Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. 2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 23

CAPO II Degli organi preposti al fallimento - SEZIONE I Del tribunale fallimentare - (POTERI DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE) 1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi,...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 234

ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE 1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 235

OMESSA TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI PROTESTI CAMBIARI 1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 238

CAPO IV Disposizioni di procedura (ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE PER REATI IN MATERIA DI FALLIMENTO) 1. Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. 2. È iniziata anche prima...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 245

DEPOSITO DELLE SOMME RISCOSSE 1. Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell'art. 34 per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 247

DELEGAZIONE DEI CREDITORI 1. Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 258

VERSAMENTI DEI SOCI 1. Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 263

RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI 1. Col regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella L. 10 luglio 1930, n. 995. 2. Fino a quando non sarà emanato il regio...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 3

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA 1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 33

RELAZIONE AL GIUDICE E RAPPORTI RIEPILOGATIVI (Rubrica così modificata dal comma 6 dell’art. 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto) 1. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 36

RECLAMO CONTRO GLI ATTI DEL CURATORE E DEL COMITATO DEI CREDITORI 1. Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 38

RESPONSABILITÀ DEL CURATORE 1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 43

RAPPORTI PROCESSUALI Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 49

OBBLIGO DEL FALLITO 1. L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. 2. Se...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 53

CREDITORI MUNITI DI PEGNO O PRIVILEGIO SU MOBILI 1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione. 2. Per essere autorizzato...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 56

COMPENSAZIONE IN SEDE DI FALLIMENTO 1. I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. 2. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 6

INIZIATIVA PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 1. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. 2. Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 60

RENDITA PERPETUA E RENDITA VITALIZIA 1. Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile. 2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 64

SEZIONE III Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori (ATTI A TITOLO GRATUITO) Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 65

PAGAMENTI 1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 73

VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA' 1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 77

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 1. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico. 2. L'associato è tenuto al...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 84

CAPO IV Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari (DEI SIGILLI) 1. Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri...