Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 106


Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per
riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e
nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni
o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il
testo dell'atto, l'estratto e' formato avuto riguardo alle
annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi
riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base
alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.

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