Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 100


I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le
rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche
per gli atti dello stato civile ricevuti da autorita' straniere,
trascritti in Italia ed a provvedere per la cancellazione di quelli
indebitamente trascritti nonche' per la formazione di quelli omessi o
indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi
in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all'articolo 20. La
competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto
registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha
pronunciato sull'adozione di minore straniero.

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