L'art. cod. civ. sinteticamente dispone che "non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri". Secondo la giurisprudenza, la citata norma ha operato un rinvio implicito alle disposizioni che, in materia penale, regolano l'istituto (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ). In...