Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 6


abrogato[ALIENABILITA' DEGLI IMMOBILI INSERITI NEGLI ELENCHI]
[Fermi restando i casi di inalienabilità di cui all'articolo 2, l'alienazione dei beni inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, come modificati dal Soprintendente regionale a norma dell'articolo 4, è soggetta ad autorizzazione.
Gli immobili del demanio artistico e storico delle regioni, delle province e dei comuni non inseriti negli elenchi di cui agli articoli 3, comma 1, non sono alienabili.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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