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Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 170

CAPO III Dei provvedimenti immediati (SCRITTURE CONTABILI) 1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. 2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 172

OPERAZIONI E RELAZIONE DEL COMMISSARIO Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 180

GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE 1. Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 182

CESSIONI (Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 186

RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO 1. Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. 2. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. 3. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 19

SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO 1. Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo. (Comma così modificato dal comma 8 dell’art....

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 192

RELAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE E REVOCA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA [1. Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa. 2. Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 201

EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE PER I CREDITORI E SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66. 2. Si intendono sostituiti nei poteri del...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 204

COMMISSARIO LIQUIDATORE 1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. 2. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 213

CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE 1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 214

CONCORDATO 1. L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’ articolo 124, osservate le...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 22

GRAVAMI CONTRO IL PROVVEDIMENTO CHE RESPINGE L'ISTANZA DI FALLIMENTO 1. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 232

DOMANDE DI AMMISSIONE DI CREDITI SIMULATI O DISTRAZIONI SENZA CONCORSO COL FALLITO 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000, chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 233

MERCATO DI VOTO 1. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 250

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO 1. Il procedimento per l'accertamento del passivo, quando il verbale di verificazione dei crediti è stato chiuso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori. 2. Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 251

DOMANDE TARDIVE E ISTANZE DI REVOCAZIONE 1. Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 253

RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO 1. Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 254

RENDICONTO DEL CURATORE 1. Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 261

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 1. Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori. 2. Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 265

NORMA DI RINVIO 1. Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 266

DISPOSIZIONI ABROGATE 1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con L. 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 28

REQUISITI PER LA NOMINA A CURATORE Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 34

DEPOSITO DELLE SOMME RISCOSSE Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 39

COMPENSO DEL CURATORE Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 42

CAPO III Degli effetti del fallimento - SEZIONE I Degli effetti del fallimento per il fallito - (BENI DEL FALLITO) 1. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 44

ATTI COMPIUTI DAL FALLITO DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 1. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. 2. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 45

FORMALITÀ ESEGUITE DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 51

SEZIONE II Degli effetti del fallimento per i creditori (DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI INDIVIDUALI) 1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento,...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 52

CONCORSO DEI CREDITORI 1. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. 2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 57

CREDITI INFRUTTIFERI 1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 62

CREDITORE DI PIÙ COOBBLIGATI SOLIDALI PARZIALMENTE SODDISFATTO 1. Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa. 2....

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 63

COOBBLIGATO O FIDEIUSSORE DEL FALLITO CON DIRITTO DI GARANZIA 1. Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. 2. Il ricavato della...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 69

ATTI COMPIUTI TRA CONIUGI 1. Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava...