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Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 25

RAPPRESENTANTE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI 1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 255

APPELLO 1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 257

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO 1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 26

ELENCO DELLE IMPRESE COMUNITARIE OPERANTI IN ITALIA 1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 262

CONCORDATO 1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 270

DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE NEI RAPPORTI CON L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 277

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ASSICURATIVO 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 282

GRUPPI E SOCIETA' NON ISCRITTE ALL'ALBO 1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi assicurativi.

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 290

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE 1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. (Comma così...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 291

PLURALITA' DI DANNEGGIATI E SUPERO DEL MASSIMALE 1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 295

DIRITTI DEGLI ASSICURATI NEI CONFRONTI DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA 1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 298

SINISTRI CAUSATI DA VEICOLI REGOLARMENTE ASSICURATI 1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento: a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 300

SINISTRI CAUSATI DA VEICOLI NON IDENTIFICATI O NON ASSICURATI 1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente: a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 304

DIRITTO DI REGRESSO E DI SURROGA 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 306

IMPEDIMENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attività assicurativa...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 307

COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA 1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'ISVAP può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 328

NORME SUL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta. 2. Nei casi in cui è consentita la...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 335

CAPO II Contributi di vigilanza (IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) 1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2: a) le imprese di assicurazione con...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 343

INTERMEDIARI GIA' ISCRITTI OD OPERANTI 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 348

ESERCIZIO CONGIUNTO DEI RAMI VITA E DANNI 1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all'articolo 11, comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 349

IMPRESE DI ASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA 1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 353

INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA SUI PREMI DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE 1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente: «Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). - 1. Le assicurazioni...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 39

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI 1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. 2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 40

REGOLE SULLA CONGRUENZA 1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa si considera esigibile in tale valuta. 2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 53

ATTIVITA' ESERCITABILI 1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1. 2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3. 3. Le società...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 54

REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI 1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all'articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 72

NOZIONE DI CONTROLLO 1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 73

PARTECIPAZIONI INDIRETTE 1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute: a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; b) a titolo di deposito, garanzia...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 75

PROTOCOLLI DI AUTONOMIA 1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione,...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 82

CAPO IV Gruppo assicurativo (GRUPPO ASSICURATIVO) 1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto: a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 85

ALBO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO 1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP. 2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata. 3. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 94

RELAZIONE SULLA GESTIONE 1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonchè una descrizione dei principali rischi...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 95

CAPO III Bilancio consolidato (IMPRESE OBBLIGATE) 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2, che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato...

Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 97

ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE 1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del...