Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 16


abrogato[CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE]
[L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione pregiudichi la conservazione, l'integrità e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso del bene con il suo carattere storico e artistico.
L'autorizzazione è rilasciata alle condizioni indicate nella richiesta di cui all'articolo 14 ed approvate dal Soprintendente regionale.
Ai fini indicati nel comma 1, l'autorizzazione può contenere la prescrizione aggiuntiva di particolari misure per la tutela del bene. In particolare deve contenere, ove non previsto dalla richiesta di autorizzazione, il divieto di subconcessione.
Ove le richieste di autorizzazione siano accompagnate dai progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione vale anche come approvazione dei progetti stessi.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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