Decreto Presidente Repubblica del 1996 numero 699 art. 1


Sono uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero delle finanze, con esclusione di quelli del dipartimento
delle dogane e imposte indirette:
a) l'ufficio del segretario generale;
b) il Dipartimento delle entrate;
c) il Dipartimento del territorio;
d) la Direzione generale degli affari generali e del personale;
e) il servizio per il controllo interno;
f) gli uffici centrali dipendenti dal segretario generale di cui
agli articoli da 7 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 287;
g) le direzioni centrali del Dipartimento delle entrate di cui
all'art. 33, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
h) le direzioni centrali del Dipartimento del territorio di cui
all'art. 33, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
i) le direzioni centrali della Direzione generale degli affari
generali e del personale di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
Sono uffici periferici di livello dirigenziale generale del
Ministero delle finanze le direzioni regionali delle entrate di cui
all'art. 36, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
Agli uffici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed alla
presidenza dell'organo di direzione del servizio di cui alla lettera
e), sono preposti dirigenti generali di livello di funzione B; ai
rimanenti uffici di cui al comma 1 ed agli uffici di cui al comma 2
sono preposti dirigenti generali di livello di funzione C.

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