Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f), devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato...