Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 11


abrogato[RISOLUZIONE DEL CONTRATTO]
[Nel contratto di alienazione dei beni indicati all'articolo 1, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 costituisce obbligazione principale dell'acquirente.
Per il caso di inadempimento dell'obbligazione di cui al comma 1, nel contratto di alienazione sono previste:
a) la clausola di cui all'articolo 1456 del codice civile;
b) la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile, con la quale l'acquirente si obbliga a versare a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del prezzo, salvo maggior danno.
Il Soprintendente regionale comunica all'ente alienante le inadempienze dell'acquirente accertate nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
La dichiarazione di valersi della clausola risolutiva è adottata entro novanta giorni dal verificarsi dell'inadempimento o dalla conoscenza di questo ovvero entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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