Cass. civile, sez. I del 1990 numero 4051 (11/05/1990)


La responsabilità precontrattuale, in tutte le ipotesi riconducibili nella previsione dell' art. 1337 cod. civ., va qualificata come responsabilità per fatto illecito, in quanto non si correla alla violazione di obblighi negoziali. Ne discende che il diritto a far valere detta responsabilità è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all' art. 2947 cod. civ.

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