Cass. Civile, sez. Unite del 2025 numero 5089 (26/02/2025)



L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod.civ. dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. artt. 2506 -ter, 2503 e 2503 -bis cod.civ., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del citato art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario; l'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell'atto di scissione societaria devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese.

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