Cass. pen. del 1987 numero 1323 (06/02/1987)


Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di base che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilità a norma dell' art. 7 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 339 (modificativo dell' art. 12 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1122), non è tutelabile con i rimedi previsti a protezione delle invenzioni industriali e contro l' imitazione servile dei prodotti, è protetto - sia penalmente che civilmente - quale oggetto di diritto d' autore, dalle norme della relativa legge (22 aprile 1941, n. 633) quando abbia il requisito della creatività, quando, cioè, sia pure in misura appena apprezzabile, dia un apporto nuovo nel campo informativo, esprima soluzioni originali di problemi di elaborazione di dati, programmi in modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee. (Nella fattispecie è stato ritenuto penalmente perseguibile a norma dell' art. 171, lett. e) della legge 22 aprile 1941, n. 633, il commercio di cassette stereo contenenti registrazioni di programmi per computer illecitamente riprodotte).

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