Per ritenere sussistente, secondo l' art.1335 cod. civ., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dalla dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all' indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l' assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l' ufficio postale e non già con il momento in cui fu consegnata. La questione di legittimità costituzionale dell' art. 1335 citata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., per la disparità di trattamento che la norma, come sopra interpretata, creerebbe fra i destinatari di atti unilaterali recettizi, anche di rilevante interesse economico - giuridico rispetto ai destinatari degli atti giudiziari, notificati a mezzo posta, è manifestamente infondata, trattandosi di situazioni non omogenee e consentendo, comunque, l' art. 1335 citato di superare la presunzione di conoscenza del destinatario dell' atto, ove quest' ultimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell' impossibilità di averne notizia.