Cass. civile, sez. II del 1994 numero 7553 (27/08/1994)


L' art. 1972 comma primo cod. civ. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall' art. 1325 cod. civ..

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