Effetti della mora credendi



Gli effetti propri della mora credendi sono descritti dall'art. 1207 cod. civ. :

  1. Il creditore in mora subisce il rischio relativo alla impossibilità della prestazione , sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (art. 1207 , II comma, cod. civ.).
  2. Non risultano più dovuti gl'interessi o i frutti non percepiti dal debitore nota1. Non soltanto costui non ha più l'obbligo di percepire i frutti, ma la responsabilità per l'eventuale custodia della cosa (che il debitore continui a tenere presso di sé non avendo proceduto al deposito) è valutabile meno rigorosamente. Il debitore risponderà infatti in base al grado di diligenza proprio del deposito gratuito nota2 (art. 1768 , II comma cod. civ.). Il creditore in mora deve corrispondere sia le spese necessarie per il procedimento di offerta (art. 1215 cod. civ. ), sia per quelle attinenti alla custodia ed alla conservazione della cosa dovuta (II comma art. 1207 cod. civ. ). Egli deve inoltre risarcire i danni derivati dal proprio contegno omissivo nota3 . Le componenti dell'obbligazione risarcitoria costituiscono un debito di valore, come tale sottratto al principio nominalistico e suscettibile di rivalutazione monetaria. Quando l'offerta è formale, gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta stessa se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

Se invece l'offerta è da considerarsi informale o secondo gli usi (art. 1220 cod. civ. ) essa, pur non producendo gli effetti prima esaminati, è comunque idonea ad escludere la mora del debitore (Cass. Civ. Sez. II, 5710/87 ) nota4.

La situazione di mora del creditore non implica tuttavia che sia intervenuta la liberazione del debitore . Se l'offerta reale vale a determinare il passaggio del rischio conseguente all'impossibilità sopravvenuta dal debitore al creditore, nonché l'esonero del primo dall'obbligo di amministrare la cosa, non ha tuttavia l'effetto di liberarlo dall'obbligazione. Anche dopo l'offerta il debitore sarà dunque tenuto ad effettuare la prestazione quando ne venga richiesto dal creditore nonché alla custodia del bene (a spese, beninteso, del creditore): l'obbligo di consegnare include infatti quello di custodire (art. 1177 cod. civ. ) nota5.

Note

nota1

Ravazzoni, voce Mora del creditore, in N.sso Dig.it., vol. X, p. 903.
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nota2

In tal senso Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 643.
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nota3

Si ritiene che il risarcimento dei danni comprenda il danno emergente e il lucro cessante: cfr. Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 398; Visintini, Mora del creditore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, pp. 148-150. Contra Cattaneo, Della mora del creditore, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1973, p. 119.
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nota4

In tal senso, Santoro, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, Torino, 1999, p. 121.
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nota5

Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 425.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • CATTANEO, Della mora del creditore, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1973
  • RAVAZZONI, Mora del creditore, N.sso Dig. it., X
  • SANTORO, Delle obbligazioni in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, 1999
  • VISINTINI, Mora del creditore, Enc.dir., VII, 1976


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