Termine prescrizionale (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale)




L'azione intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da illecito contrattuale è soggetta solitamente al termine prescrizionale ordinario decennale previsto genericamente per le azioni nascenti dal contratto o da atto unilaterale (art. 2946 cod. civ. ). Si danno anche ipotesi di termini prescrizionali più brevi in relazione a singole specie di contratti. Si vedano a questo proposito il termine quinquennale relativo ai diritti derivanti da rapporti sociali (art. 2949 cod. civ. ), quello annuale afferente al rapporto di mandato (art. 2950 cod. civ. ) e di spedizione o di trasporto (art. 2951 cod. civ. ), il termine annuale o biennale in materia di assicurazione (art. 2952 cod. civ.).

Il termine prescrizionale del diritto al risarcimento scaturente dall'illecito extracontrattuale è soggetto invece di regola alla durata quinquennale (art. 2947 cod. civ. ). Notevole è la portata dell'ultimo comma di quest'ultima norma. In ogni caso infatti, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all' azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. E' stato tuttavia deciso che, nell'ipotesi in cui il giudizio penale non sia stato promosso semplicemente per mancata presentazione della querela, si applica comunque il termine prescrizionale più lungo previsto per il reato. A tali fini occorre che la cognizione del giudice civile si estenda, sia pure incidenter tantum, all'accertamento della sussistenza del fatto di reato, a prescindere dalla concreta procedibilità dello stesso (Cass. Civ. Sez. Unite, 27337/08; Cass. Civ., Sez III, 23795/11). Sul rapporto tra giudicato penale e azione civile si veda, tuttavia, Cass. Civ., S.U. 1768/2011, con la quale è stata adottata una lettura restrittiva dell'art. 652 c.p.p.. Così alla pronunzia di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna valenza nel procedimento civile, nel cui ambito, pertanto, è ben possibile giungere a differenti valutazioni.

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