Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 17


MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA, TITOLO IV, CAPO III, SEZIONE V, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

1. All'articolo 107 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «entro cinque giorni prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno sette giorni prima»;
b) al comma 7, dopo le parole «a tutti gli interessati» sono aggiunte le seguenti: «almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto».
(Comma cosi corretto da Comunicato 20 novembre 2020, pubblicato nella G.U. 20 novembre 2020, n. 289)
2. All'articolo 108 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione.».

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