Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 17


PAGAMENTO DELLE VINCITE E DEI RIMBORSI
1. Il pagamento delle vincite nonchè dei rimborsi è effettuato dai luoghi di vendita solo dopo la comunicazione da parte di AAMS ai concessionari, per il tramite del totalizzatore nazionale, degli esiti degli avvenimenti oggetto di scommessa.
2. Gli importi relativi alle vincite ed ai rimborsi, per le scommesse effettuate nei luoghi di vendita, sono riscossi nei luoghi di vendita stessi, anche temporanei, dove è stata effettuata la scommessa, nonchè presso ogni altro punto indicato dal concessionario secondo le modalità individuate con decreti relativi alle nuove modalità di distribuzione delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli importi relativi alle vincite ed ai rimborsi, per le scommesse telematiche, sono riscossi secondo le modalità stabilite con provvedimenti di AAMS.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti