Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 art. 1


DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento si intende per:
a) «t.u.b.», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) «albo», l'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;
c) «elenco», l'elenco dei confidi di cui all'articolo 112, comma 1, t.u.b.;
d) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
e) «gruppo di appartenenza» o «gruppo», le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188 del 13 agosto 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
f) «intermediari finanziari», i soggetti autorizzati e iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b., ad esclusione delle fiduciarie iscritte nella sezione speciale di tale albo;
g) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, le attività di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;
h) «società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le società che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

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