Legge regionale del 1986 numero 13 art. 6


PRESCRIZIONI DI STRUMENTI URBANISTICI
1. Qualora il piano regolatore comunale generale preceda per interi comparti il mutamento di destinazione dei terreni di cui alla categoria a) dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, non si fa luogo ad ulteriori specifici provvedimenti autorizzativi riguardanti i singoli terreni compresi nei comparti suddetti, salva l'adozione di decreto, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 52 avente valore di atto di ricognizione.

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