Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 7


Il contratto di gruppo è depositato presso il registro di cui all'articolo 6.
Devono altresì formare oggetto di deposito presso detto registro gli atti e le indicazioni seguenti: a) ogni modifica del contratto del gruppo, compreso qualsiasi cambiamento nella composizione del gruppo;
b) la creazione e la soppressione di ogni dipendenza del gruppo;
c) la decisione giudiziaria che constata o pronuncia la nullità del gruppo, conformemente all'articolo 15;
d) la nomina dell'amministratore o degli amministratori del gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalità richieste dalla legge dello stato membro nel quale è tenuto il registro, l'indicazione che essi possono agire soli o devono agire congiuntamente nonché la cessazione dalle loro funzioni;
e) ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1;
f) la decisione dei membri in cui è pronunciato o constatato lo scioglimento del gruppo, conformemente all'articolo 31, o la decisione giudiziaria che pronuncia tale scioglimento, conformemente agli articoli 31 o 32;
g) la nomina del liquidatore o dei liquidatori del gruppo, di cui all'articolo 35, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalità, richiesta dalla legge dello stato membro nel quale è tenuto il registro nonché la cessazione dalle funzioni di liquidatore;
h) la chiusura della liquidazione del gruppo, di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
i) il progetto di trasferimento della sede, di cui all'articolo 14, paragrafo 1;
j) la clausola che esonera un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2.

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