Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 4


MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA, TITOLO II, CAPO III, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tre mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il collegio può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «il collegio», sono inserite le seguenti: «, se almeno uno dei suoi componenti è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o),»;
d) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, e di quello assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la domanda viene definita dal tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in pendenza il tribunale può compiere le attività istruttorie ritenute necessarie.».
(Comma cosi corretto da Comunicato 20 novembre 2020, pubblicato nella G.U. 20 novembre 2020, n. 289)
2. All'articolo 20, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice designato per la trattazione dell'istanza».
3. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «una situazione» è sostituita dalla seguente: «uno stato».
4. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio,» sono inserite le seguenti: « se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e».

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