DEFINIZIONE DI SERVIZI CONNESSI O STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., t.u.b., esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni del presente decreto.
2. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalità coerenti con essa, tra i quali:
a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi;
b) le attività previste all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
3. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali:
a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale; gli immobili non funzionali eventualmente già detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel più breve tempo possibile;
b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.